Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

      «Art. 33-bis. - (Congedi in favore dei lavoratori affetti da handicap in situazione di gravità). - 1. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati e affetti da handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, accertata ai sensi dell'articolo 4, possono richiedere un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 40.000 annui per il congedo di durata annuale. Tale importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2008, sulla base della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Durante il periodo di congedo i lavoratori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico di

 

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cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 33, commi 2 e 3, della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono del congedo di cui al presente articolo per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».