1. Dopo l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. - (Congedi in favore dei lavoratori affetti da handicap in situazione di gravità). - 1. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati e affetti da handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, accertata ai sensi dell'articolo 4, possono richiedere un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 40.000 annui per il congedo di durata annuale. Tale importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2008, sulla base della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Durante il periodo di congedo i lavoratori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico di